Art. 3.

      1. È fatto divieto alle case editrici di variare in qualsiasi modo un libro di testo scolastico, salvo che non siano trascorsi cinque anni dalla data della sua prima edizione. È consentita la stampa di un'appendice di aggiornamento annuale ai libri di testo scolastici, a un costo non superiore a un decimo del prezzo dell'opera originaria.
      2. Le appendici di aggiornamento successive alla prima sono interamente sostitutive delle precedenti e hanno un costo non superiore al prezzo dell'opera originaria.
      3. Gli uffici scolastici regionali vigilano sull'applicazione della presente legge e riferiscono in merito con una relazione annuale al Ministro della pubblica istruzione.